Il testo del disegno di legge n. 1552, approvato dal Senato il 23 giugno 2026, recante modifiche alla vigente legge sulla caccia (la n. 157 del 1992), e ancora in corso di esame dal Parlamento, si caratterizza per aver ampliato gli ambiti dell’attività venatoria di carattere ricreativo, e per aver dimostrato una totale insensibilità per le sofferenze inflitte alla fauna selvatica e in particolare all’avifauna. E ciò non ostante la legge costituzionale n. 1 del 2022 avesse introdotto nell’art. 9 Cost., come principio fondamentale, la “tutela degli animali”.
L’ampliamento degli ambiti dell’attività venatoria a fini ricreativi è perseguita, innanzitutto, con l’apertura alla caccia delle “aree e dei territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere”. Si tratta di un complesso forestale di 110 Km quadrati, costituenti il 33,8% dell’intero patrimonio forestale, cioè di un enorme territorio nel quale l’attività venatoria è vietata dalla legge attualmente in vigore, e che il disegno di legge mette a disposizione dei cacciatori. La finalità di ampliare gli ambiti territoriali di caccia è poi perseguita con altre numerose modifiche della legge vigente, come quella che “abroga” il “divieto dell’attività venatoria nelle zone non vincolate per l’opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi, o come quella che consente di cacciare “su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve”.






