Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiVia libera agli ammortizzatori in deroga per le emergenze climatiche in agricoltura (Cisoa) e in edilizia (Cigo). Le tutele si applicano ai periodi di sospensione o di riduzione attività lavorativa tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 per i c.d. eventi oggettivamente non evitabili (Eone), tra cui le «eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore» (afa e burrasche estive). Le novità, previste dal dl n. 107/2026 con lo stanziamento di 15,2 milioni di euro, vengono illustrate dall’Inps nel messaggio n. 2418/2026. Le domande di Cisoa vanno presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione, a partire da venerdì 24 luglio; quelle relative agli eventi ricadenti nel periodo dal 1° al 23 luglio possono essere presentate entro il 22 agosto. Anche le domande di Cigo seguono termini e ordinari: entro la fine del mese successivo a quello durante il quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, tramite la piattaforma «Omnia IS».
La Cigo in deroga in edilizia
La novità interessa i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni rientranti nel campo di applicazione della Cigo (art. 10, lett. m, n, o del dlgs n. 148/2015). In particolare, possono accedere alla Cigo per eventi Eone senza che i relativi periodi siano computati nel calcolo del limite di durata massima dei trattamenti Cig, fissato in 52 settimane nel biennio mobile. L’Inps ricorda che, per le richieste Cigo connesse a eventi Eone, non trova applicazione il principio generale in base al quale possono fruire di cassa integrazione guadagni soltanto i lavoratori in possesso, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di Cig. Inoltre, per le richieste di Cigo Eone relative a periodi compresi tra luglio e dicembre 2026, i datori di lavoro non sono tenuti a versare il contributo addizionale. Tuttavia, gli stessi periodi (Cigo Eone da luglio a dicembre 2026) rilevano nella determinazione della misura del contributo addizionale, qualora questo sia dovuto per eventuali altri periodi d’integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile.






