Con il messaggio 1994/2026 del 15 giugno l’Inps, facendo seguito alla circolare 54/2026, ha emanato le istruzioni operative per la gestione delle domande relative all’ammortizzatore sociale introdotto dall’articolo 5 del Dl 25/2026. La disposizione consente di accedere a uno strumento di sostegno al reddito, sotto forma di integrazione salariale “unica”, comprensiva di contribuzione figurativa, a tutela sia dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività produttiva sia dei dipendenti del settore privato impossibilitati a lavorare ovvero a recarsi al lavoro in conseguenza degli eventi meteo alluvionali che hanno colpito Calabria, Sicilia e Sardegna all’inizio del corrente anno, per un periodo massimo pari a 90 o 15 giornate, in relazione alle diverse casistiche, all’interno dell’arco temporale indennizzabile compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.

La provvidenza non è soggetta all’informativa sindacale richiesta dall’articolo 14 del Dlgs 148/2015, è esonerata dalla contribuzione addizionale prevista dall’articolo 5 del medesimo decreto e i periodi oggetto di autorizzazione sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale. Considerato che il 18 gennaio 2026 è stato una giornata festiva, l’ammortizzatore è riconosciuto ai lavoratori, inclusi gli agricoli, anche nel caso in cui i requisiti (essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 alla circolare 54/2026) siano soddisfatti alla data del 19 gennaio 2026.