L’articolo 1138, ultimo comma, Codice civile stabilisce l’impossibilità di vietare il possesso di animali domestici; tuttavia, tale limite si applica ai regolamenti assembleari approvati a maggioranza. Viceversa, nei regolamenti contrattuali (aventi natura negoziale e accettati nei rogiti di acquisto), i divieti restano efficaci e i condòmini possono agire per far cessare situazioni di pericolo, degrado o disturbo intollerabile causate da un numero eccessivo di animali. È quanto precisa il Tribunale di Cosenza (sentenza 960/2026) incentrando la decisione proprio su questa distinzione e sull’effettivo impatto della detenzione di animali sulle parti comuni.
La vicenda
La fattispecie riguardava un condomino che deteneva 12 cani all’interno di un appartamento adibito a sede di una associazione che opera nel settore della cattura e gestione di cani randagi. Per i condòmini la situazione violava il regolamento di condomino che prevedeva «il divieto di detenzione di animali all’interno delle unità private ove questi creino una situazione di pericolo determinata dalla loro aggressività, da motivi igienico sanitari e di pubblica tranquillità». L’associazione invocava l’articolo 1138 Codice civile, ultimo comma, secondo il quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».









