Nella proposta di legge d’iniziativa popolare recentemente depositata in Parlamento sotto il titolo «Remigrazione e riconquista» si prevede, all’art. 6, che sia obbligatoriamente espulso, una volta espiata la pena, lo straniero condannato con sentenza definitiva per un qualsiasi delitto.
Ciò potrebbe far pensare che non vi sia, attualmente, nell’ordinamento vigente, alcuna norma di analogo contenuto. Ma in realtà non è così. L’art. 235 del codice penale già prevede, infatti, che lo straniero condannato, per qualsiasi delitto, alla reclusione in misura superiore a due anni dev’essere, a pena espiata, espulso. Il testo unico sull’immigrazione, emanato con decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede a sua volta, all’art. 15, che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per taluno dei moltissimi delitti per i quali la legge consente o impone l’arresto in flagranza (anche se lo stesso, in realtà, non sia avvenuto), debba disporre l’espulsione dello straniero, «sempre che risulti socialmente pericoloso».
L’espulsione obbligatoria è inoltre prevista, dall’art. 86 del Testo unico sugli stupefacenti, nel caso di condanna per taluno dei delitti di maggiore gravità e frequenza tra quelli previsti dallo stesso testo unico.








