Allarme dell'Anac sulla deroga al divieto di pantouflage per gli incarichi Pnrr: necessario un intervento legislativo per evitare criticità soprattutto nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.
E' questo il monito con il quale si chiude l'atto di segnalazione n. 2 del 17/6/2026, che nasce dall'evidenza di diverse criticità derivanti dall'esclusione dell’applicazione del divieto di pantouflage per gli incarichi temporanei affidati a professionisti ed esperti per collaborazione con contratto di lavoro autonomo, o per il personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 80/2021 («reclutamento Pnrr»).
Le criticità della deroga al divieto di pantouflage
La disciplina risiede nell’articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, fa divieto ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pa di svolgere nei tre anni successivi attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell’attività della Pa svolta con i medesimi poteri.
La norma intende prevenire la corruzione e ridurre i rischi connessi al passaggio di un dipendente pubblico al settore privato, facendone discendere la nullità del contratto concluso o dell’incarico conferito, nonché il divieto per il soggetto privato di contrattare con le Pa per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti per incarichi vietati.







