La decisione è storica: per la prima volta un tribunale ha deciso che i contributi pubblici alla cultura non possono essere pignorati. La decisione scaturisce da un ricorso che un ente del terzo settore ha presentato contro il Ministero della Cultura e l’Agenzia delle Entrate, che la Giudice Giulia Messina, della III Sezione del Tribunale di Roma, ha accolto.

Nel giugno del 2025, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (Ader-R) aveva pignorato un contributo che il Ministero della Cultura stava pagando all’ente, a seguito di una verifica della correttezza tributaria del beneficiario: si tratta della prassi prevista dall’art. 48-bis del Dpr 602 del 1973, che impone che ogni pagamento superiore a 5.000 euro, da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione, debba essere preceduto dalla verifica presso l’Agenzia delle Entrate. Dal dicembre del 2008, però, l’allora Ragioniere Generale dello Stato Mario Canzio comunicò al Ministero della Cultura che gli operatori del settore dello spettacolo, e quindi del sistema culturale, non dovevano essere sottoposti a questa verifica, a fronte del preminente interesse pubblico a sostenere e sviluppare le attività culturali. Questa prassi – una vera e propria deroga, sulla base del principio dell’ “eccezione culturale” – è stata pacificamente seguita per quasi vent’anni.