Il caso riguarda la morte di un uomo per il virus. La moglie voleva il rimborso dalla compagnia assicurativa. Ecco perchè i giudici hanno detto no

Il Covid non è stato un infortunio. Lo ha stabilito la corte di Cassazione con la sentenza 22774/2026 in cui si è pronunciata sul caso di una donna che aveva fatto ricorso contro una compagnia assicurativa. Al centro della causa c’era la richiesta di un indennizzo contrattuale da 100mila euro per la morte del coniuge, avvenuta dopo aver contratto l’infezione da Covid-19. L’uomo aveva stipulato una polizza infortuni privata.

In primo grado il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda. La Corte d’appello, però, aveva ribaltato la decisione e negato il pagamento. Ora la Cassazione conferma quella lettura: la polizza stipulata dal defunto copriva gli infortuni, non le malattie, e definiva l’infortunio come un evento dovuto a «causa fortuita, violenta ed esterna» capace di produrre lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Perché malattia e infortunio non sono la stessa cosa

Secondo i giudici, le infezioni virali — compresa quella da SARS-CoV-2 — non rientrano nella definizione di infortunio, perché manca la «traumaticità esterna». La Cassazione ha ricordato infatti che, nelle assicurazioni private, malattie e infortuni appartengono a rischi diversi. Non basta quindi sostenere che l’infezione sia stata improvvisa o accidentale: perché l’indennizzo sia dovuto, serve che il contratto includa espressamente quel rischio.