È stato convalidato l’arresto di Lamin Saidilly e disposto la misura cautelare del carcere per tentato omicidio, ma non è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione. Come ha potuto leggere Fanpage.it, per il gip del Tribunale di Milano si può parlare solo di “preordinazione”.
Il giudice per le indagini preliminari Luigi Iannelli del Tribunale di Milano ha deciso di convalidare l'arresto di Lamin Saidilly e di disporre nei suoi confronti la misura cautelare della detenzione in carcere. Il 22enne di Conegliano (in provincia di Treviso), infatti, è accusato del tentato omicidio di un 55enne che, lo scorso sabato 4 luglio, ha accoltellato per una ventina di volte davanti a un bar in zona San Siro. Come Fanpage.it ha potuto verificare, il gip ha riconosciuto l'aggravante dei futili motivi, ma ha escluso quella della premeditazione. Per il momento, infatti, non ci sarebbero "elementi indiziari di gravità tale da far ritenere che il proposito di uccidere qualcuno sia stato serbato da Saidilly, in modo persistente e costante, per un lasso di tempo consistente". Il giudice ha comunque invitato la Procura a eseguire altri accertamenti in tal senso.
La "preordinazione" dell'aggressione Saidilly è stato arrestato poco dopo le 7 del 4 luglio davanti a un bar di via Capecelatro. Con il volto travisato con un passamontagna, vestito di nero e con un coltello di 21 centimetri (7 solo di lama), il 22enne ha aggredito alle spalle un 55enne a lui sconosciuto e lo ha colpito circa 20 volte in più parti del corpo. A bloccarlo per primi sono stati il padre della vittima e un altro avventore del bar, che lo hanno disarmato e reso inoffensivo fino all'arrivo dei carabinieri. Secondo il giudice Iannelli, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Saidilly, il fatto che avesse coltello e passamontagna "dice ovviamente molto della persona, che si teneva pronta per azioni aggressive, ma ha a che fare più che altro con la preordinazione del delitto, oltre che con la pericolosità del soggetto". Con "preordinazione" si intende il fatto di procurarsi i "mezzi minimi necessari all'esecuzione", ma "non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione".










