Con la conversione del dl n. 38/2026, l’Iva sulle permute ha trovato l’assetto definitivo: la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi il cui corrispettivo non è espresso in denaro, ma in beni o servizi offerti in contropartita, è costituita dal valore contrattuale fissato dalle parti. Questo non potrà però essere inferiore ai costi «attualizzati». In questi termini, cContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate
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