La Spezia – «La sospensione del servizio militare di leva, che non è stato abrogato, non ha comportato l’abrogazione del reato di rifiuto del servizio stesso». Lo ha ribadito la Cassazione, rigettando il ricorso di un cittadino che chiedeva la revoca della condanna subita a 19 anni, 41 anni fa, da parte del Tribunale militare della Spezia. Nato nel 1966, Mario Rullo era stato condannato perché obiettore, e a distanza di anni ha tentato di far cancellare quella sentenza, puntando sul fatto che la leva non è più obbligatoria. I giudici hanno risposto però che la leva «non è stata abrogata ma solo sospesa», e che il reato di rifiuto del servizio militare «non è stato reso costituzionalmente illegittimo dalle successive modifiche di legge, che hanno solo introdotto una più ampia disciplina del servizio civile». La Corte Suprema ha precisato anche che ci sono state «isolate pronunce» di natura diversa, come indicato nel ricorso, ma che sono state «poi ampiamente superate dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione stessa». La storia si colloca negli anni della contestazione dell’obbligo di leva. Aveva 18 anni, nel 1972, e quando lo avevano chiamato al servizio di leva aveva detto “no”. Non aveva inteso presentarsi, per scelta. I suoi convincimenti religiosi, quale testimone di Geova, gli impedivano di imbracciare le armi. Come molti, all’epoca, era stato condannato ad un anno di reclusione, per il reato di violazione delle norme sull’obiezione di coscienza. Articolo 8 comma 2 della legge 772 del 15 dicembre del 1972. A quel tempo era molto giovane e non c’erano margini di diritto per pensare di impugnare la sentenza di condanna emessa dall’allora Tribunale militare della Spezia, divenuta irrevocabile il 7 ottobre del 1985. In quel 1972, «non si riconosceva il diritto soggettivo all’obiezione di coscienza, ma solo la possibilità di chiedere di essere esonerati dall’uso delle armi, per motivi religiosi, filosofici o morali». Tuttavia Mario Rullo non ha dimenticato. E a distanza di anni, osservando che il servizio militare dal 2005 non è più obbligatorio, ha chiesto la revoca della sentenza. E tuttavia non è riuscito a farsi cancellare il verdetto di condanna. Nella sentenza con la quale la Cassazione ha rigettato il suo ricorso, si spiega che Rullo, come molti obiettori del tempo, rifiutava la leva come obiezione totale. Rivendicava «l’obiezione di coscienza come diritto e non come beneficio discrezionale, e la possibilità di svolgere un effettivo servizio civile, svincolato dalle forze armate e non mera modalità speciale di servizio militare». E questo diritto era stato riconosciuto dalla legge 230 del 1998. Nel 1972, invece, l’allora diciottenne «non aveva potuto fruire della facoltà di svolgere un autentico servizio civile, autonomo e distinto dal servizio militare». Il primo passaggio, l’obiettore lo ha fatto presso il Tribunale militare. Attraverso il suo avvocato, ha impugnato la condanna del 1985, e ha fatto presente, appunto, che l’obbligo di leva non c’è più. «È stato riformato radicalmente l’ordinamento militare - ha contestato - e la leva ha cessato di essere lo strumento ordinario di reclutamento delle forze armate, per divenire un istituto eccezionale di mobilitazione solo in caso di guerra dichiarata espressamente o di guerra de facto, previa deliberazione parlamentare». Tuttavia il Tribunale militare ha ritenuto che il suo caso si collocasse «al di fuori dei casi di ammissione ai benefici di legge», ritenendo che «le novità legislative non abbiano determinato integrale abolizione della leva obbligatoria, ma mera sospensione dell’istituto». E la Cassazione ha confermato. Perché la leva «non è stata abrogata ma sospesa». L’obiettore ha replicato che «non ci si può limitare a distinguere, sul piano lessicale, tra abrogazione e sospensione». Il suo legale ha affermato che «pur utilizzando il termine “sospensione” della leva, la legge dispone una vera e propria abrogazione, salvo ripristino in caso di eccezionale emergenza, con conseguente abrogazione del reato di rifiuto del servizio militare di leva». La leva, ha detto l’obiettore, è diventata «una prestazione eccezionale, stabilita in caso di straordinaria emergenza e non esigibile in tempo di pace». Inoltre il diritto all’obiezione di coscienza, negli anni successivi, è stato riconosciuto. La Corte Suprema ha confermato in toto la posizione del Tribunale militare. «Le modifiche normative - ha scritto - non hanno comportato la totale abolizione del servizio obbligatorio di leva, ma solo limitato la sua operatività a situazioni specifiche e a casi eccezionali. Non può, pertanto, sostenersi che vi sia stata una vera e propria abolizione dei reati posti a tutela del servizio militare di leva». La sospensione della leva, dunque, «non fa venire meno la fattispecie incriminatrice per fatti pregressi». Non solo è stato rilevato che «all’epoca, nel 1972, vigeva l’obbligatorietà del servizio militare». I giudici hanno chiarito che «le fattispecie penali che reprimono la violazione dell’obbligo di prestare il servizio di leva si trovano in una mera quiescenza temporanea». Al momento è così, in sintesi, ma «le predette norme incriminatrici troveranno automatica applicazione, senza necessità di ulteriore intervento legislativo, se e quando dovesse verificarsi il ripristino della leva obbligatoria». Sul punto, la Cassazione ha ribadito che per la giurisprudenza consolidata «sussiste ancora l’interesse al regolare reclutamento, finalizzato a far conseguire la necessaria istruzione militare, in modo che, ove particolari situazioni lo richiedano, il cittadino possa efficacemente assolvere il dovere di difendere la patria». E ha precisato che «permane il disvalore sociale della condotta di rifiuto del servizio militare». In sostanza, la Cassazione ha definito del tutto corretta la posizione di rigetto del Tribunale militare, rilevando che comunque anche la stessa irrevocabilità della sentenza «impedisce di applicare le innovazioni successive».
“Il servizio di leva non è abrogato, ma sospeso”: la Cassazione rigetta il ricorso di un obiettore
L’uomo era stato condannato nel 1985 alla Spezia








