HomeBolognaCronacaCavallini e l’isolamento: "Ricorso a Strasburgo"Condanna definitiva per la strage del 2 agosto, l’avvocato: "Andremo alla Cedu". Revocata la semilibertà: "Misura incompatibile con la nuova pena da scontare".L’ex Nar, Gilberto CavalliniRicevi le notizie de il Resto del Carlino su GoogleSeguiciErgastolo e isolamento diurno di tre anni a Gilberto Cavallini, l’ex Nar condannato in via definitiva per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione: per la Cassazione l’isolamento è incompatibile con la semilibertà di cui stava godendo da qualche anno. In altre parole, "l’intervento di una nuova condanna definitiva" che impone l’isolamento "determina una causa oggettiva di incompatibilità con la prosecuzione della semilibertà", scrivono i giudici motivando la decisione della sentenza con cui hanno respinto il ricorso dell’ex Nar contro la decisione del tribunale di Sorveglianza di Perugia di revoca della semilibertà. Il beneficio, concesso nel 2017, è venuto meno a settembre 2025 dopo la condanna definitiva all’ergastolo, a gennaio 2025, per concorso nella strage.

Per la Suprema Corte "non assume alcun rilievo" il fatto che l’isolamento sarebbe espiato "a grande distanza di tempo dall’inizio dell’esecuzione dell’ergastolo", così come "non appare decisivo neppure il richiamo al principio di progressione trattamentale" che sarebbe interrotto dopo che ha beneficiato della semilibertà per anni". Ragionare in termini inversi "significherebbe attribuire alla misura alternativa alla detenzione in corso di svolgimento un effetto impeditivo dell’esecuzione della nuova pena, con la conseguenza di neutralizzare, almeno per la durata dell’isolamento diurno, gli effetti del giudicato sopravvenuto". "Il tema... non è quello della revoca della misura alternativa quale effetto di una valutazione negativa del percorso trattamentale", ma quello "della permanenza delle condizioni di applicabilità della semilibertà" a fronte di una condanna "che comporta l’esecuzione di una pena incompatibile con la prosecuzione della misura". La cessazione della semilibertà "non equivale alla negazione del percorso trattamentale già compiuto" né "preclude al condannato, una volta espiato l’isolamento diurno, di richiedere nuovamente la misura alternativa".