Non sono costituzionalmente illegittime le pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotto nel 2023 dal cosiddetto “decreto Cutro” approvato dopo la strage di migranti sulle coste ioniche, in cui morirono 94 persone. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 120, depositata oggi, pronunciandosi sulle questioni sollevate dal gip di Siracusa in un procedimento penale riguardante il trasporto via mare di 34 migranti. In seguito alla collisione dell’imbarcazione con una motovedetta intervenuta per prestare soccorso, tre persone erano decedute e altre dieci erano rimaste ferite. Il giudice rimettente ha dubitato della proporzionalità delle pene previste dall’articolo 12-bis del Testo unico sull’immigrazione, come modificato nel 2023 dal “decreto Cutro”, che punisce con la reclusione da venti a trent’anni il favoreggiamento dell’ingresso irregolare quando dal fatto derivino, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre: una norma pensata come sanzione esemplare per gli scafisti, a cui la premier Giorgia Meloni, dopo la tragedia, aveva detto di voler dare la caccia “in tutto il globo terracqueo”.