Il Patto Ue è già inciampato nella decisione di un giudice. Sabato scorso il tribunale di Palermo ha sospeso l’obbligo di dimora presso il centro di Villa Sikania imposto dalla prefettura di Agrigento a un cittadino pakistano nell’ambito delle procedure accelerate di frontiera previste dai nuovi regolamenti europei. Il provvedimento disponeva la residenza coatta per 12 settimane. In caso di allontanamento A. M. Z. sarebbe stato punito con la cancellazione della sua richiesta di protezione, diventando “irregolare”.
Il migrante era sbarcato a Lampedusa il 14 giugno, appena 48 ore dopo l’entrata in vigore delle norme comunitarie. Le avvocate Martina Stefanile e Rosanna Chillemi hanno impugnato l’ordine amministrativo attraverso il reclamo introdotto dal recente decreto legge che dà attuazione ad alcune misure del Patto. Nell’ambito di questa azione legale, che di suo non prevede rimedi immediati, hanno sperimentato l’uso dell’articolo 700 del codice di procedura civile: uno strumento utile a colmare i vuoti normativi che impediscono di far valere un diritto e serve a chiedere al giudice di pronunciarsi con urgenza, prima del merito.
IL TRIBUNALE HA RITENUTO questa leva giuridica non solo «ammissibile» ma anche «necessaria» dal momento che la norma del dl «non contempla specifiche misure cautelari tipiche idonee a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio». Difficile che il governo se le sia scordate. L’obiettivo sembra proprio quello di scongiurare un controllo giurisdizionale sulle decisioni delle autorità di polizia nei confronti dei migranti sottoposti a procedure di frontiera. Del resto lo stesso obbligo di dimora permette, a differenza del trattenimento vero e proprio, di evitare quelle udienze di convalida che, da Modica a Porto Empedocle fino a Gjader, hanno fatto saltare le detenzioni dei richiedenti asilo appena sbarcati. Le toghe le hanno (quasi) sempre bocciate. Almeno finora.







