Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’Iva relativa a spese preparatorie all’esercizio dell’attività d’impresa spetta anche in assenza di operazioni attive. Ciò, a condizione che sia accertata l’effettiva inerenza degli acquisti alla programmata attività economica e non emergano finalità fraudolente o abusive. Questo il principio ribadito dalla Cgt di I grado di Milano con la sentenza 484 depositata il 4 febbraio 2026, sezione 11, (presidente Di Gaetano, relatore Schiavini). La controversia: una società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sosteneva investimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Essendo in attesa dell’avvio delle attività, presentava istanza di rimborso dell’Iva assolta su tali spese. L’agenzia dell’Entrate denegava l’istanza sostenendo la mancanza di elementi oggettivi idonei a dimostrare l’imminente avvio dell’attività economica, quali autorizzazioni amministrative, disponibilità giuridica dei terreni e contratti vincolanti per la vendita di energia.

Nella sua decisione, la Corte ribadisce il principio di legittimità, secondo cui il diritto alla detrazione o al rimborso spetta, anche in assenza di operazioni attive, a condizione che si accerti l’effettiva inerenza delle spese rispetto alle finalità imprenditoriali.