Detrazione Iva in termini più ampi e retro-imputabile rispetto al periodo di ricevimento della fattura d’acquisto. Il contribuente potrà infatti esercitare il diritto alla detrazione fino alla dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello in cui è sorto. Inoltre, la detrazione potrà essere imputata all’anno di insorgenza del diritto anche se la fattura arriva successivamente, purché prima della presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno precedente. Queste le novità introdotte dal dlgs “correttivo omnibus” definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 agosto scorso, modificando gli articoli 19 e 25 del dpr n. 633 del 26 ottobre 1972 (nonché le corrispondenti disposizioni trasfuse negli articoli 56 e 88 del TU IVA, approvato con dlgs n. 10/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027). Rimane da definire la decorrenza delle novità, su cui il dlgs non dispone nulla.

Il termine per la detrazione

L’art. 12 del dlgs in commento modifica anzitutto il comma 1 dell’art. 19 del dpr n. 633/1972, disponendo che il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti e sulle importazioni può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Viene così cancellata la modifica che era stata apportata dal dl n. 50/2017, che aveva stabilito che il diritto potesse essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello di insorgenza. Va osservato, al riguardo, che l’allungamento di due anni del termine di decadenza attenua sensibilmente gli effetti dell’interpretazione dell’Agenzia delle entrate secondo cui, in via di principio, la detrazione non esercitata nel periodo di competenza non può essere recuperata attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa a favore.