Non può qualificarsi come inesistente un credito d’imposta per ricerca e sviluppo (cosiddetto R&S) quando l’attività economica e i costi sostenuti risultino effettivamente esistenti e la contestazione riguardi soltanto la riconducibilità del progetto ai requisiti dell’agevolazione. In tali ipotesi si verte, al più, in materia di credito non spettante, con conseguente applicazione del termine dContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate
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