Il riconoscimento forfettario dei costi negli accertamenti analitico-induttivi può essere applicato solo quando deriva da movimentazioni bancarie. Sono le conclusioni della sezione quinta della Cassazione civile tributaria, che si leggono nell’ordinanza n. 11347/2026. Gli Ermellini, con la decisione di cui al commento, hanno cambiato orientamento rispetto alla precedente decisione n. 19574/2025 doContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi

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