Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiI cittadini di paesi terzi che ricevono una decisione di rimpatrio dovranno cooperare con le autorità e lasciare il territorio dell’UE. Possibilità di trattenimento per prevenire il rischio di fuga. Allontanamento verso territori extra-UE, inclusi i cosiddetti “centri di rimpatrio”, possibile sulla base di un accordo. E regole più severe per le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza.
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche alla politica UE sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’UE. Il regolamento, approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, mira a accelerare le procedure di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento e il divieto di espulsioni collettive, e a prevenire al contempo abusi e movimenti non autorizzati all’interno dell’UE. Dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale prima di entrare in vigore.
Insolvenze, la nuova normativa UeDalla responsabilità degli amministratori alle revocatorie: cosa prevede la direttiva Insolvency 2 che punta a riallineare le regole sulla crisiAlcune disposizioni, spiega una nota dell’Europarlamento, tra cui quelle sui centri di rimpatrio, sulla valutazione dell’età dei minori e sulla dimensione esterna dei rimpatri, si applicheranno immediatamente. Le altre entreranno in applicazione 12 mesi dopo l’entrata in vigore della normativa. In base alle modifiche, le autorità nazionali potranno svolgere specifiche misure investigative per preparare o garantire l’effettivo rimpatrio, tra cui perquisizioni delle persone, delle abitazioni o di altri locali pertinenti, soggette ad autorizzazione giudiziaria o amministrativa, nonché il sequestro di effetti personali e dispositivi elettronici. Gli Stati membri potranno inoltre imporre l’obbligo di presentarsi regolarmente alle autorità competenti o di risiedere in un luogo designato. In alternativa al trattenimento, potranno essere previste misure quali una garanzia finanziaria o il monitoraggio elettronico.











