Spalmare i debiti contributivi con l'Inps costa più caro. Da oggi, 17 giugno 2026, sale il tasso di interesse sulla rateizzazione dei pagamenti.Un aumento che deriva dall'incremento dei tassi fissato dalla Bce: per effetto della crescita stabilita al 2,4%, sale al 4,40% il tasso d'interesse dovuto sulle dilazioni (dal 4,15% applicato fino a ieri). In più passa dal 7,65% al 7,90% anche quello per le sanzioni dovute per mancato o ritardato pagamento di premi e contributi. Se il contribuente effettua il pagamento spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza avrà diritto alla riduzione della sanzione al 2,40%. La novità è stata chiarita dall’Inps con la circolare n. 64/2026. Gli interessi sulla rateizzazione
Il Dl 38/2026 stabilisce che - dal 28 marzo - il pagamento a rate dei debiti per contributi e premi assicurativi determinare un interesse calcolato in misura del tasso minimo Ue, vigente alla data di presentazione della domanda di dilazione, con la maggiorazione di 2 punti percentuali (prima erano 6).Visto che lo scorso 11 giugno la Bce ha aumentato di 25 punti base dal 2,15% al 2,40% il «tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema» i piani di dilazione che saranno presentati da oggi vedranno applicato il tasso di interesse al 4,40%. Invariata invece la situazione per i piani di ammortamento già in corso (per i quali vale il tasso in vigore alla data di presentazione della domanda).La questione sanzioni Come spiega l'Inps nella circolare, il cambiamento imposto dalla Bce incrementa anche il tasso sulle multe per ritardo o mancato pagamento dei contributi. Salirà al 7,90%, vale a dire il nuovo tasso Ue maggiorato del 5,5%.Resta ferma, comunque, come accade dal 1° settembre 2024, la possibilità per il contribuente debitore di "stornare" la maggiorazione se salda il dovuto entro 120 giorni dalla scadenza (e in un'unica soluzione). In questo caso per la "multa" resta applicato il 2,40%.Evasione contributiva e ravvedimento operoso Nelle ipotesi di evasione contributiva, ricorda Inps, la misura della sanzione civile è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Il "ravvedimento operoso" per questa fattispecie, prevede due strade: come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al 7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia; ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 9,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5 punti).










