Intercettazioni valide e utilizzabili. Regge al ricorso difensiva la prova-regina dell’inchiesta di Dda e squadra mobile a carico dei foggiani Daniele Barbaro, 35 anni, Ciro Spinelli (40), del cognato Luca Pompilio (34) e Giuseppe Bruno (18). Furono fermati lo scorso 25 marzo fermati per tentata estorsione e gambizzazione di un commerciante foggiano ferito a pistolettate in città la sera del 14 marzo, reati aggravati dal metodo mafioso. Il Tribunale della libertà di Bari ha ora rigettato la richiesta dell’avv. Claudio Caira difensore di Barbaro, sia di dichiarare inutilizzabili le captazioni a carico del mafioso; sia di ritenere insussistente l’aggravante mafiosa. Barbaro è detenuto ininterrottamente tra carcere e domiciliari dal 2008. Mentre lo scorso marzo era ai domiciliari per droga a Campomarino, fu intercettato chiamare i presunti complici; e ordinare in diretta a Spinelli di sparare al commerciante che negava d’essere in possesso di un orologio Patek Philippe del valore di 160mila euro oggetto di rapina, per la cui restituzione malavitosi di Cerignola si sarebbero rivolti a Barbaro che per la mediazione contava di incassare tra 50 e 80mila euro.
Gli avv. Claudio Caira e Paolo Ferragonio per Barbaro e Spinelli ricorsero direttamente in Cassazione per chiedere l’inutilizzabilità delle intercettazioni. Il ricorso per Spinelli verrà discusso il 24 giugno. Quello di Barbaro fu esaminato a maggio dalla Suprema corte; ma ritenendo trattasse anche questioni di merito mentre la Cassazione è giudice di legittimità, lo convertì in riesame, mandando gli atti al Tribunale della libertà di Bari per pronunciarsi. Così in camera di consiglio davanti ai 3 giudici del Tdl si sono ritrovati l’avv. Caira e il pm Dda Bruna Manganelli che ha chiesto e ottenuto il rigetto del ricorso. L’avv. Caira sostiene che le intercettazioni a carico di Barbaro chieste dalla Dda e autorizzate dal gip di Bari, furono eseguite attraverso un software spia inoculato nel telefonino dell’indagato. Il legale rimarcando che si tratta di un mezzo così invasivo, presuppone una motivazione rafforzata e rigorosa da parte del giudice secondo quanto previsto dal codice di procedura penale. Per l’avv. Caira il riferimento al “clima omertoso” ipotizzato da polizia e Dda (tra l’altro la difesa eccepisce che l’informativa completa della squadra mobile non è stata messa a disposizione) cui fa riferimento il gip nell’autorizzazione, sarebbe una motivazione generica e insufficiente al via libera alle captazioni. La difesa chiedeva anche al Tdl di dichiarare insussistente l’aggravante d’aver agito con metodo mafioso. Questo perché, ha argomentato l’avv. Caira, il commerciante dopo la gambizzazione si sarebbe rivolto a un parente mafioso per intercedere con Barbaro. Nell’ottica difensiva ci si troverebbe quindi davanti a una trattativa tra due mafiosi (Barbaro e il parente della vittima estraneo all’inchiesta) senza che potesse esserci coartazione mafiosa. Il pm Manganelli ha replicato che la motivazione del gip in relazione alle intercettazioni è esauriente perché si fa un dettagliato riferimento agli indizi che le autorizzavano.









