Non serve una condanna: per prevenire la violenza contro le donne, può bastare anche la valutazione motivata della personalità degli uomini e del contesto in cui agiscono. È il principio in base a cui il Tar del Veneto ha respinto due ricorsi contro le Questure di Padova e di Verona, per altrettanti provvedimenti emessi a gennaio. Nel primo caso era scattato l’ammonimento per i comportamenti molesti nei confronti dell’ex compagna, mentre nel secondo era stato negato il porto di fucile dopo l’aggressione alla moglie.
LA SFERA PRIVATA La vicenda padovana riguarda una relazione finita, da cui è nata una bambina. La donna si è rivolta alla Polizia per riferire «una sequenza di condotte di controllo, gelosia e indebita interferenza nella propria sfera privata», andate avanti anche dopo la conclusione della convivenza, attraverso «l’accesso al telefono, le insistite richieste di informazioni sui propri spostamenti e sulle proprie frequentazioni, i messaggi reiterati, le presenze presso l’abitazione». La vittima ha dovuto modificare «il numero di telefono e il proprio account Instagram al fine di sottrarsi a tale percezione di costante controllo», tale da provocarle «uno stato di ansia e di timore». In seguito alla denuncia, la Questura ha acquisito ulteriori elementi, tra cui «il rinvenimento di un localizzatore Gps occultato sotto l’autovettura della donna, dichiarazioni rese da terzi, accessi anomali al profilo social», nonché ulteriori presenze dell’uomo «nei pressi dell’abitazione». Lui ha impugnato l’ammonimento davanti al Tribunale amministrativo regionale, contestando l’emissione del provvedimento sulla base delle «sole dichiarazioni» di lei, «senza consentirgli di rappresentare la propria versione dei fatti e senza esplicitare specifiche ragioni di urgenza». L’ex compagno ha sostenuto che gli episodi denunciati fossero «riconducibili a ordinarie tensioni familiari connesse alla regolazione dei rapporti con la figlia minore» e che siano stati recepiti «in modo acritico» all’interno di «una narrazione a ben vedere inattendibile». L’amministrazione ha ribattuto di aver raccolto «una pluralità di elementi convergenti, idonei a restituire una progressione di condotte intrusive e di controllo». Quest’ultima tesi è stata accolta dai giudici, secondo cui l’urgenza della procedura è legittima «in relazione alla funzione preventiva della misura e alla necessità di assicurare tutela immediata alla persona esposta a condotte intrusive o moleste». Infatti l’istanza di ammonimento non citava «un isolato dissidio familiare, bensì una pluralità di condotte attuali, successive alla cessazione della convivenza e incidenti sulla sfera privata». Da questo punto di vista, «controlli sul telefono, richieste insistenti sugli spostamenti, accessi non autorizzati, presenze presso l’abitazione e reiterati tentativi di contatto» non possono essere un alibi per i dissidi sull’affidamento della figlia: «La regolazione dei rapporti genitoriali resta, pertanto, rimessa agli accordi tra le parti o alle determinazioni dell’autorità giudiziaria competente e non può, per converso, fungere da schermo giustificativo di forme di controllo o di pressione». L’ARMA Diversa nello sviluppo, ma simile nell’epilogo, è la storia veronese. Dopo l’archiviazione del procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, all’uomo è stata respinta la domanda di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. A pesare è stato comunque l’episodio in cui lui «avrebbe spinto la moglie facendola rovinare al suolo, per poi trascinarla e gettarle addosso un sacco», minacciandola di fare la fine di un conoscente che si era tolto la vita: «La Questura ha ritenuto che siffatti elementi, indipendentemente dall’esito del procedimento penale, precludessero la formulazione di una prognosi favorevole di piena affidabilità in materia di porto e detenzione di armi». Il ricorso ha lamentato questo aspetto, criticando il presupposto di «una mera denuncia-querela, priva di riscontri e conclusasi con l’archiviazione». Ma il Tar ha ricordato che il porto d’armi non è un diritto a prescindere, in quanto «integra una deroga al generale divieto di detenzione e porto delle armi», per cui il titolo «può essere rilasciato soltanto allorché l’interessato offra pieno affidamento di non abusarne». In questa valutazione, l’amministrazione «può legittimamente valorizzare, nella loro oggettiva consistenza, anche fatti non sfociati in una pronuncia di condanna o privi di autonoma rilevanza penale, purché essi risultino comunque significativi ai fini della prognosi di affidabilità». In questa materia, infatti, «l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità collettiva è destinato a prevalere sull’interesse del privato all’esercizio di attività venatorie, sportive o meramente ricreative». Quindi se anche non c’erano abbastanza elementi per provare il reato di maltrattamenti in famiglia sul piano penale, questo non ha escluso nell’ambito amministrativo «che le condotte aggressive segnalate fossero effettivamente intervenute e fossero rilevanti ai fini del giudizio di pubblica sicurezza».Sei vittima di violenza o stalking? Puoi parlarne e chiedere aiuto chiamando il numero 1522 o chattare direttamente con un'operatrice sul sito www.1522.eu o via app. L’accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo ucraino, portoghese, polacco.







