Era il 3 agosto 2023 quando ARERA adottò la delibera n. 385/2023/R/RIF, recante lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio di rifiuti urbani. Quel provvedimento, insieme alla precedente delibera n. 363/2021/R/RIF sul Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022-2025, era diventato il bersaglio di una serie di ricorsi proposti da alcune società gestori operanti in territorio pugliese e siciliano, preoccupate — non senza qualche ragione — che le nuove regole tariffarie potessero incidere sui corrispettivi contrattuali già stabiliti all'esito di regolari procedure di gara. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza n. 3496 del 30 ottobre 2025, aveva in parte accolto quelle doglianze, ravvisando un contrasto tra lo schema tipo e alcune norme del Codice dei contratti pubblici: in particolare, la violazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale sancito dall'art. 9 del d.lgs. 36/2023 e dell'obbligo di revisione dei prezzi previsto dall'art. 60 del medesimo codice. Una pronuncia che aveva creato non poco sconcerto nel settore, aprendo interrogativi sulla tenuta dell'intero impianto regolatorio costruito dall'Autorità nel corso degli ultimi anni.
Rifiuti urbani e regolazione tariffaria: il Consiglio di Stato fa chiarezza, vince Arera
Era il 3 agosto 2023 quando ARERA adottò la delibera n. 385/2023/R/RIF, recante lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio di rifiuti urbani. Quel provvedimento, insieme alla precedent






