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08 giugno 2026 | 17.04
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Con 83 voti favorevoli, 49 contrari e nessun astenuto, l’Aula del Senato ha approvato in prima lettura il decreto-legge n. 55/2026, recante misure urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Il decreto si inserisce nel quadro delle politiche migratorie nazionali, intervenendo in modo specifico sull’istituto del rimpatrio volontario assistito, strumento volto a favorire il rientro nel Paese di origine dei cittadini stranieri presenti sul territorio italiano che decidano di aderire volontariamente a tale percorso. In questo contesto, il legislatore ha inteso introdurre alcune modifiche mirate con l’obiettivo di rendere più efficiente e accessibile il sistema, anche attraverso un rafforzamento delle attività di assistenza e supporto ai beneficiari. In estrema sintesi, il provvedimento prevede, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2028, la corresponsione di un compenso in favore del rappresentante munito di mandato che abbia fornito assistenza a un cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Tale compenso sarà erogato al termine del procedimento, configurandosi come un incentivo volto a favorire l’accompagnamento amministrativo e operativo degli interessati, nella fase di accesso al programma. Dal punto di vista normativo, l’intervento si concretizza attraverso modifiche all’articolo 14-ter del Testo unico dell’immigrazione (TUI), che disciplina proprio i programmi di rimpatrio volontario assistito. Le novità introdotte dal decreto riguardano diversi aspetti. In primo luogo, viene ampliata la platea dei soggetti che possono svolgere il ruolo di rappresentanti del cittadino straniero. La normativa previgente faceva riferimento prevalentemente ai rappresentanti legali, con la modifica in esame, tale limitazione viene superata, aprendo la possibilità a una gamma più ampia di soggetti muniti di mandato di prestare assistenza. In questo stesso ambito, il decreto interviene anche sul novero degli enti coinvolti nell’attuazione dei programmi, eliminando il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che possono collaborare con il Ministero dell’Interno. In secondo luogo, il provvedimento incide su una condizione precedentemente prevista per l’erogazione del rimborso: viene infatti soppressa la necessità che lo straniero abbia già effettuato la partenza dal territorio nazionale come requisito per il riconoscimento del compenso al rappresentante. Questa modifica appare orientata a semplificare il meccanismo di incentivo, sganciando il diritto al compenso da una fase successiva del procedimento e valorizzando invece l’attività di assistenza prestata nella fase di presentazione della domanda. Nel complesso, le disposizioni contenute nel decreto-legge delineano un intervento mirato a razionalizzare e potenziare il sistema dei rimpatri volontari assistiti, agendo sia sul piano organizzativo sia su quello degli incentivi economici. L’ampliamento dei soggetti coinvolti e la revisione delle condizioni per l’erogazione dei compensi possono contribuire a rendere più fluido il funzionamento delle procedure, pur lasciando aperto il tema dell’effettiva capacità del sistema di incidere sui flussi e sulle scelte individuali dei cittadini stranieri interessati. Il testo dovrà ora proseguire il proprio iter parlamentare e verrà esaminato anche nell’altro ramo del Parlamento prima della approvazione finale.







