di
Alessia Conzonato
Il decreto legge approvato in Cdm introduce l’esame di abilitazione alla professione forense in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale
Il Consiglio dei ministri del 4 giugno ha approvato un decreto legge che introduce alcuni interventi rilevanti in materia di giustizia, in particolare le nuove misure sull'esame di abilitazione alla professione forense, quindi per futuri avvocati, fortemente voluto dal Consiglio nazionale forense. L'esame si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale. Il provvedimento definisce l'oggetto delle prove, i criteri di valutazione, le modalità di ammissione alla prova orale, la composizione delle commissioni e delle sottocommissioni d'esame e la disciplina applicabile dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del decreto.
Le due prove scritte e la terza oraleLe due prove scritte si svolgeranno in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza (cioè si potranno consultare soltanto le raccolte normative che riportano sotto gli articoli riferimenti a sentenze e massime giurisprudenziali). La prova orale consisterà in un colloquio in cui il candidato dovrà fornire la soluzione a un caso pratico e rispondere ad alcuni quesiti per accertare la conoscenza del diritto sia sostanziale che processuale in una materia a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. Infine, sarà posto un quesito su una materia a scelta tra il diritto commerciale, costituzionale, del lavoro, dell’Unione europea, ecclesiastico, internazionale e tributario e a un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi.







