TREVISO - Quei contatori sono cinesi: salta l’aggiudicazione della fornitura da quasi 50 milioni per Viveracqua, il consorzio che raggruppa 12 aziende degli acquedotti del Veneto. È questo, in sintesi, il fulcro della sentenza timbrata dal Tar del Veneto. La gara era stata vinta da Almaviva Bluebit Spa. Alle sue spalle era arrivata la Information Development And Automation Srl. È stata questa ultima a presentare il ricorso evidenziando che Almaviva si era appoggiata alla società cinese Huizhong Instrumentation e che, a suo dire, i contatori proposti erano legati a materiali provenienti dalla Cina per un valore complessivo superiore al 50% del totale. La partita si è giocata tutta qui.
Nel bando si richiamava il Codice degli appalti pubblici nella parte in cui evidenzia che una fornitura dovrebbe essere respinta se la parte di prodotti da Paesi terzi supera appunto la metà del valore totale. Una norma pensata per garantire la tutela della par condicio tra le imprese che partecipano alle gare sul mercato comunitario. Almaviva ha sostenuto che i contatori sarebbero stati trasformati in uno stabilimento di Rubano, fino ad attribuirgli origine italiana. Per il Tar non è bastato. IL NODO I giudici non si sono addentrati nei calcoli relativi alla soglia del 50% proveniente dalla Cina. Ma hanno deciso di bloccare tutto proprio perché non l’aveva fatto la stazione appaltante del consorzio Viveracqua. «Si è limitata a recepire in modo sostanzialmente acritico la dichiarazione resa dall’aggiudicataria circa il mancato superamento della soglia del 50% - scrivono - senza svolgere alcun approfondimento istruttorio, nonostante la presenza, già nella documentazione tecnica di gara, degli elementi evidenziati da parte ricorrente, nel loro complesso idonei quantomeno a imporre una verifica sostanziale circa l’effettiva provenienza del prodotto offerto da Almaviva».LA DECISIONE Non si doveva aspettare la fase esecutiva. «La clausola disciplinare attribuiva alla stazione appaltante - si chiarisce nella sentenza - il potere-dovere di verificare il rispetto della soglia prevista prima dell’aggiudicazione efficace, tanto più in presenza di elementi documentali suscettibili di porre in dubbio la correttezza della dichiarazione resa dall’operatore economico». «In tale contesto - si conclude - la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria effettiva volta quantomeno ad accertare: la composizione del prodotto offerto; il valore economico del meter base di origine cinese; l’incidenza delle componenti europee; la natura delle lavorazioni svolte in Italia e l’eventuale configurabilità di una trasformazione sostanziale rilevante ai sensi della normativa unionale. Tale attività istruttoria risulta integralmente omessa». Da qui l’annullamento dell’aggiudicazione.







