A partire da domani, lunedì 1° giugno, scattano i rimborsi dei pedaggi autostradali per blocco traffico e ritardi causati da cantieri (esclusi quelli emergenziali) I ristori saranno erogati dai gestori autostradali solamente se l’utente ne farà richiesta, previa la verifica dei requisiti. L’importo vari a seconda della tratta e del ritardo accumulato.
A partire da domani, lunedì 1° giugno, scattano i rimborsi dei pedaggi autostradali per traffico e ritardi causati da cantieri lungo la strada. Il ristoro, disposto dalla delibera 211/2025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti, rappresenta una novità importante per gli automobilisti, costretti a subire rallentamenti dovuti a cantieri programmati o traffico bloccato per oltre un'ora. I rimborsi verranno erogati dai gestori autostradali solamente se l'utente ne farà richiesta, previa la verifica dei requisiti.
Come funzionano i rimborsi dei pedaggi in caso di traffico causato dai cantieri In questa prima fase, i casi che danno diritto ai ricorsi riguarderanno solo i disservizi dovuti a cantieri su tratte gestite dallo stesso concessionario. Per quelle gestite da più concessionari i rimborsi scatteranno invece dal 1° dicembre 2026. Le condizioni variano a seconda della lunghezza dei percorsi e del ritardo provocato dal cantiere: per quelli i percorsi sotto i 30 km, il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo; per quelli con lunghezza tra i 30 e i 50 km il rimborso scatta se il ritardo è superiore ai 10 minuti; oltre 50 km il ritardo dovrà essere di almeno 15 minuti. L'importo viene calcolato sulla base dei coefficienti stabiliti dall'ART. Nel calcolo pesano sia l'impatto dei cantieri presenti sul percorso effettuato dall'utente sia lo scostamento orario generato dai cantieri. I rimborsi sopra i 10 centesimi vengono accreditati a partire dalla somma complessiva di 1 euro. Il ristoro vale il 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico tra i 60 e i 119 minuti; il 75% per blocchi di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti; del 100% se si superano i 180 minuti.












