I rinnovi contrattuali e i premi di produttività hanno arricchito le buste paga dei dipendenti pubblici, determinando nella Pa una crescita dei salari di quasi il 14% secondo l'ultimo rapporto dell'Aran.Ma adesso un nuovo elemento potrebbe spingere un altro po' le retribuzioni degli statali. Una sentenza della Corte d'appello di Roma, la numero 2737/2026, ha appena stabilito che i lavoratori del pubblico hanno diritto a vedersi riconosciute le indennità di turno, notturno e festivo anche nei giorni di ferie. Statali, spinta ai contratti Una busta paga decurtata durante le vacanze, da qui la decisione dei giudici, genera un effetto dissuasivo sulla fruizione del riposo annuale, meccanismo che si pone in contrasto con il diritto europeo e con l'articolo 36 della Costituzione. Anche la Corte d'Appello di Torino ha sposato questa interpretazione con la sentenza numero 87/2026.
Sui rinnovi dei contratti della Pa, intanto, al Festival dell'Economia di Trento il ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, ha affermato che intende chiudere già entro l'estate la tornata contrattuale relativa al 2025-27: «Mi sono preso l'impegno di chiudere entro fine anno tutta la tornata 2025-27, ma ho un obiettivo che è mio personale, ovvero di riuscirci prima dell'estate». Un passo importante è già stato fatto, con la sottoscrizione a inizio aprile della parte economica del nuovo contratto della scuola, che da solo ingloba oltre un terzo dei lavoratori pubblici.LA SVOLTAMa torniamo alla sentenza. Il principio fissato dai giudici di Roma e Torino è destinato a cambiare la busta paga di centinaia di migliaia di dipendenti pubblici. La pronuncia delle Corti è arrivata su ricorsi presentati dalla Uil Fpl. I dipendenti coinvolti otterranno fino a 1.900 euro di arretrati per le differenze retributive riscontrate nel periodo 2019-2024 (gli arretrati sono soggetti alla prescrizione quinquennale). «Durante le ferie si ha diritto a percepire non solo la retribuzione base, ma anche tutte le indennità accessorie collegate alla prestazione, dall'indennità di turno a quella di servizio notturno, festivo e di terapia intensiva», così Rita Longobardi, segretaria generale della Uil Fpl e reggente Uil Pa.E ancora. «Queste due pronunce rappresentano un punto di svolta perché per la prima volta due tra le più importanti Corti d'Appello italiane convergono sul lavoro pubblico, applicando in modo rigoroso l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione», ha evidenziato al Longobardi. Dunque, rientra nella retribuzione feriale qualsiasi voce che si pone in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore. Adesso sta alle pubbliche amministrazioni adeguare le buste paga.LE SOMMEGli addetti che hanno ottenuto il diritto a essere risarciti sono entrambi lavoratori nel comparto della sanità. Il primo, un occupato della Asl di Vercelli, riceverà quasi 1.500 euro di differenze retributive per il periodo 2019-2024, mentre il secondo, impiegato a Roma, riscuoterà poco più di 1.900 euro per i mancati versamenti registrati nello stesso quinquennio. Già un anno fa, con la sentenza n. 25528/2025, la Cassazione aveva stabilito che l'indennità di turnazione spetta anche durante il periodo di ferie, in quanto rientra nella nozione di retribuzione che non può subire riduzioni.La Corte aveva richiamato i principi fissati dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui la retribuzione feriale deve essere equivalente a quella ordinaria, così da evitare che il lavoratore sia dissuaso dal godere delle ferie, presidio del diritto al riposo e alla salute. In quell'occasione la Cassazione ha anche affermato che nella retribuzione feriale devono rientrare tutte le voci collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore. Come detto, le voci retributive interessate sono, in particolare, l'indennità di turno, le indennità di servizio notturno e quelle di servizio festivo. I casi su cui si sono pronunciati i giudici di Roma e Torino sono relativi al personale del comparto sanità, ma il principio ha portata generale e si estende a tutto il pubblico impiego. Vale per tutti, dagli enti locali ai ministeri, fino alla scuola e alle università. Il criterio decisivo non è il comparto o la qualifica, ma la natura dell'indennità.







