Lo scorso 24 marzo 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 9 marzo 2026, che recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2024/825 e introduce alcune modifiche al Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). Tale normativa ha l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione ecologica e contrastare fenomeni di greenwashing.Sebbeneil decreto sia formalmente in vigore dal 24 marzo 2026, le disposizioni sostanziali diventeranno pienamente operative dal 27 settembre 2026, data entro cui le imprese dovranno adeguarsi.Indice degli argomenti

Focalizzazione sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette e sulla comunicazione ambientale delle impreseRafforzamento della disciplina delle pratiche commerciali ingannevoliMaggiore attenzione ai “green claims”Regole più stringenti sull’uso dei marchi di sostenibilitàNuovi obblighi informativi sulla durabilità dei prodottiObblighi informativi precontrattuali più ampiIl ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)Non si deve rinunciare alla comunicazione ma occorre gestirla con la massima attenzione ai datiFocalizzazione sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette e sulla comunicazione ambientale delle impreseLa normativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche europee volte a promuovere scelte di consumo più informate e sostenibili, incidendo in particolare sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette e sulla comunicazione ambientale delle imprese.In sintesi, le principali novità riguardano:Rafforzamento della disciplina delle pratiche commerciali ingannevoliLe comunicazioni ambientali rivolte ai consumatori devono essere veritiere, specifiche e verificabili. Dichiarazioni ambientali non supportate da evidenze oggettive possono essere considerate pratiche commerciali ingannevoli ai sensi degli artt. 20-22 del Codice del consumo. Inoltre, sono state introdotte delle nuove definizioni all’art. 18 dello stesso Codice del consumo come “asserzione ambientale”, “asserzione ambientale generica”, “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”.Maggiore attenzione ai “green claims”L’utilizzo di espressioni generiche come “eco”, “green”, “sostenibile” o simili sono vietate se non è possibile dimostrare l’eccellenza delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione stessa. Ad esempio, le dichiarazioni relative all’impatto ambientale, alla riduzione delle emissioni o alla neutralità climatica devono essere supportate da dati verificabili (ad esempio LCA, carbon footprint, analisi di impronta idrica). Inoltre, è vietato affermare, sulla base della compensazione delle emissioni, che un prodotto abbia impatto climatico neutro, ridotto o positivo.Regole più stringenti sull’uso dei marchi di sostenibilitàI marchi o le etichette ambientali possono essere utilizzati solo se fondati su schemi di certificazione oppure se stabilite da autorità pubbliche, al fine di evitare la diffusione di etichette di sostenibilità potenzialmente fuorvianti. Il sistema di certificazione deve rispettare requisiti puntuali di accessibilità, trasparenza, consultazione degli stakeholder, controllo obiettivo da parte di terzi.Nuovi obblighi informativi sulla durabilità dei prodottiViene rafforzata la trasparenza sulle caratteristiche dei beni, con particolare riferimento alla durata prevista, alla riparabilità e disponibilità dei pezzi di ricambio, in linea con i principi dell’economia circolare. Il decreto inserisce definizioni e specifici obblighi informativi, fra cui: garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, eventuale indice di riparabilità, e, in mancanza, informazioni su disponibilità, costo stimato e procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio, disponibilità di istruzioni di riparazione/manutenzione e restrizioni alla riparazione, quando il produttore mette tali dati a disposizione dell’operatore economico.Obblighi informativi precontrattuali più ampiVengono estese le informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto. Tra queste assumono rilievo, ad esempio: l’eventuale garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni tramite etichetta armonizzata; l’eventuale indice di riparabilità oppure, in mancanza, le informazioni su disponibilità, costo stimato e modalità di ordinazione dei pezzi di ricambio, nonché sulle istruzioni e restrizioni alla riparazione.Il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)A vigilare è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può contestare pratiche commerciali scorrette, bloccarne la prosecuzione e irrogare sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila euro a 10 milioni di euro o, per le infrazioni che interessano più di uno Stato membro UE, fino al massimo del 4% del fatturato annuo negli Stati membri interessati.Nel corso del 2025 sono stati registrati alcuni casi, noti anche alle cronache, di società a cui è stata mossa una contestazione per aver utilizzato comunicazioni ambientali ingannevoli (greenwashing). Sono stati casi nel settore della moda, e nel settore dell’acqua.La prima società ha ricevuto una sanzione di un milione di euro da parte dell’AGCM per l’utilizzo di claim:che non indicava chiaramente da un lato i benefici ambientali dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita degli stessi e dall’altro che la linea di prodotto era marginale rispetto al totale dei prodotti a marchioforniva informazioni false o confusionarie sulla progettazione di un sistema circolare o sulla riciclabilità dei prodottirelativi agli obiettivi di riduzione/azzeramento delle emissioni, ritenuti generici e smentiti dall’aumento delle emissioni 2023-2024 nella sezione “Responsabilità sociale”.In aggiunta alla sanzione, la società è stata obbligata a comunicare all’autorità entro 90 giorni le iniziative intraprese per eliminare le cause che hanno portato al rilascio della multa.L’AGCM ha contestato alla società nell’ambito della produzione di acque destinate ai consumatori finali l’utilizzo sul packaging di claim che potevano indurre i consumatori a ritenere che la produzione delle bottiglie non producesse alcuna emissione di CO2. A seguito della contestazione l’azienda ha modificato la grafica del packaging rimuovendo il claim pubblicitario dalle etichette e sostituendolo con uno coerente con l’effettivo impegno ambientale dell’azienda.Inoltre, la Società ha modificato la strategia di comunicazione della linea di bottiglie prevedendo: 1) monitoraggio delle emissioni di CO2e lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti2) riduzione delle emissioni di CO2e attraverso un “Progetto Network” e3) compensazione delle emissioni di CO2e residue attraverso l’acquisto di crediti.Non si deve rinunciare alla comunicazione ma occorre gestirla con la massima attenzione ai datiPer le imprese, dunque, non si tratta di rinunciare a comunicare le proprie iniziative di sostenibilità, ma di farlo con rigore. La finestra temporale che separa l’entrata in vigore del decreto dalla piena operatività delle norme (27 settembre 2026) rappresenta l’occasione per intervenire su tre fronti:la verifica di coerenza e fondatezza dei claim ambientali attualmente in usol’adozione di procedure interne di validazione supportate da evidenze documentali (LCA, carbon footprint, certificazioni di terza parte)la definizione di una policy strutturata di comunicazione ambientale che fissi responsabilità, flussi di approvazione e criteri di verifica prima della pubblicazione.Il nuovo quadro normativo segna un cambio di passo nella comunicazione ambientale d’impresa: le asserzioni green non sono più un esercizio di marketing, ma dichiarazioni soggette a controllo e sanzione. Le imprese che sapranno adeguarsi in anticipo non si limiteranno a evitare il rischio sanzionatorio: trasformeranno un obbligo di compliance in un vantaggio di credibilità verso consumatori, investitori e stakeholder.Su questi temi leggi anche Semplificazioni CSRD e CSDDD e reporting ESG per le imprese