Cristina Mazzotti non fu "mai considerata come persona da restituire salva una volta conclusa la trattativa, ma come bene disponibile, fungibile e consumabile nel perseguimento del profitto".
È quanto scrivono i giudici della corte d'Assise di Como nelle motivazioni della sentenza che lo scorso 4 febbraio aveva portato alla condanna all'ergastolo di Demetrio Latella e Giuseppe Calabrò, i due imputati accusati di avere materialmente eseguito il rapimento di Cristina Mazzotti, prelevata sul cancello della sua casa di Eupilio (Como) la sera del 30 giugno del 1975, all'età di 18 anni, e ritrovata morta il primo settembre successivo in una discarica di Galliate (Novara).
I giudici della corte di Assise scrivono di un rapimento che si colloca in un contesto storico preciso, quello "della stagione dei sequestri di persona che, a partire dalla metà degli anni Settanta, costituirono uno dei principali strumenti di accumulazione criminale della 'ndrangheta nel Nord Italia".
Nella prospettiva del perseguimento del profitto, l'azione compiuta da chi prelevò Cristina da Eupilio dopo una serata trascorsa con gli amici per festeggiare il compleanno, "non può essere ridotta alla semplice creazione di un rischio astratto", ma "costituisce l'avvio consapevole e condiviso di una sequenza criminosa la cui logica interna comprendeva, fin dall'inizio, la concreta disponibilità alla soppressione della vittima pur di non compromettere l'esito dell'operazione".






