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23 APRILE 2026

Ultimo aggiornamento: 8:04

Il panorama fiscale dello sport italiano vive una nuova fase di assestamento. Con l’introduzione dell’articolo 9 del Decreto Fiscale n. 38/2026, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina dei premi corrisposti agli atleti per i risultati ottenuti in competizioni sportive. La novità principale è il ripristino dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte per le somme di importo non superiore a 300 euro, una misura che mira a sollevare le piccole realtà associative e gli atleti di base da oneri burocratici e fiscali, seppur con finestre temporali estremamente specifiche e vincoli rigorosi.

La prima e più importante distinzione da operare riguarda la data di erogazione delle somme. Il Decreto Fiscale n. 38/2026 non ha natura retroattiva, il che stabilisce uno spartiacque netto all’interno dell’anno solare 2026. Per tutti i premi corrisposti tra il 1° gennaio e il 27 marzo 2026, si applica il regime di tassazione ordinaria. In questo intervallo di tempo, qualsiasi premio, anche di modesta entità (ad esempio 50 o 100 euro), deve essere stato assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta del 20%, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 e dai successivi correttivi alla Riforma dello Sport. A partire dal 28 marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026, entra invece in vigore il nuovo esonero. È fondamentale sottolineare che per la validità dell’esenzione fa fede il principio di cassa: rileva cioè il momento in cui l’atleta riceve effettivamente la somma (tramite bonifico, assegno o altri sistemi tracciabili), indipendentemente dal momento in cui si è svolta la competizione sportiva che ha generato il diritto al premio. Se una gara vinta a febbraio viene pagata ad aprile, il premio ricadrà nel nuovo regime di esenzione.