Lo scorso 8 aprile il Senato ha approvato il disegno di legge 1857, convertendo così in legge il Decreto bollette che introduce contributi sull’energia e si sofferma anche sulla tutela dei consumatori, decretando nulli i contratti stipulati mediante chiamate o messaggi commerciali non richiesti dal consumatore.

Un ulteriore freno al telemarketing aggressivo, nello specifico rappresentato dal comma 5bis dell’articolo 51 del Codice del consumo, voluto dal legislatore, che introduce tutele supplementari per gli utenti, arrivando a dichiarare nulli i contratti stipulati in violazione delle nuove regole e conferendo all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) un potere più immediato.

Le nuove norme del Codice del consumo

Le norme introdotte nel comma 5bis dell’articolo 51 vietano le chiamate commerciali non richieste per luce e gas. Ciò significa che nessun operatore può chiamare un consumatore a meno che questo non sia già cliente o che non abbia fornito il proprio consenso esplicito.

Allo stesso modo, le chiamate commerciali devono provenire da un numero di telefono riconoscibile e univoco. In assenza di questi presupposti, l’attivazione di un contratto per la fornitura di luce o gas è nulla e il consumatore non è tenuto a pagare penali o a dimostrare alcunché. L’onere della prova, infatti, ricade interamente sull’operatore che deve dimostrare la legittimità del contratto.