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13 APRILE 2026
Ultimo aggiornamento: 16:00
Con sessanta pagine la cui interpretazione risulta molto complessa, il giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini ha motivato il perché lo scorso gennaio Chiara Ferragni più altri due imputati sono stati prosciolti dall’accusa di truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas” (Natale 2022) e “Uova di Pasqua – sosteniamo i Bambini delle Fate” (Pasqua 2021 e 2022). Alla base della decisione c’è il fatto che secondo il giudice viene a cadere l’aggravante della minorata difesa e questo, nonostante, scrive il Tribunale di Milano, “dalla esposizione degli atti di indagine, appare insussistente quel quadro di elementi probatori in relazione ai fatti contestati e alla loro addebitabilità agli imputati che imponga una formula di proscioglimento nel merito degli imputati per insussistenza del fatto o per non attribuibilità agli stessi dei reati”.
In questa fase del processo, dunque, non vi sarebbero elementi evidenti per assolvere nel merito. Anche perché, si legge, “il contenuto dei comunicati stampa e dei post e delle stories pubblicati sui social della signora Ferragni relativi a entrambe le campagne pubblicitarie definiscono l’utilizzo di espressioni, talvolta anche solo ambigue, altre volte più direttamente esplicative di un rapporto causale tra acquisto dei prodotti ed entità dell’erogazione benefica, che non possono essere considerate ictu oculi prive di profili di decettività (inganno, ndr)”. Di contro, se l’aggravante della minorata difesa fosse stata ritenuta sussistente “questo giudice avrebbe assunto la conseguente decisione di responsabilità (se tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata fossero risultati integrati e senza ignorare l’intervenuta attività riparatoria da parte degli imputati), ma dovendosi escludere la contestata minorata difesa, l’accertamento di sussistenza dei reati contestati non solo non è imposto al giudice, ma non può essere oggetto del suo accertamento in ragione dell’estinzione dei reati di truffa non aggravata”.







