Il confronto finale sul caso Almasri si consumerà a New York, dal 7 al 17 dicembre, al punto 21 dell'agenda dell'Assemblea degli Stati Parte della Corte penale internazionale. È lì che confluiscono i casi di "non cooperazione" e che sarà esaminato il deferimento dell'Italia. A oltre due mesi dalla decisione di portare Roma al massimo livello di scrutinio, la Cpi ne ha formalizzato i termini, aprendo una nuova fase nella disputa diventata un vero e proprio banco di prova per i rapporti tra il governo e la giustizia internazionale.
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Prima della resa dei conti, l'Italia potrà comunque dialogare a porte chiuse con l'ufficio di presidenza dell'Assemblea per chiarire quanto accaduto e indicare come intende riallinearsi agli obblighi di cooperazione. Una finestra che a L'Aja viene letta come "un'opportunità di de escalation", utile a Roma per costruire una posizione più solida e contenere l'impatto politico del dibattito. Nello scenario migliore, il caso potrebbe chiudersi soltanto con un richiamo, giudicato dagli addetti ai lavori comunque "tutt'altro che indolore sul piano reputazionale". Già il 17 ottobre scorso la Camera preliminare I della Cpi aveva messo nero su bianco il mancato rispetto degli obblighi dello Statuto di Roma. Il governo - si leggeva nelle motivazioni - non ha eseguito correttamente la richiesta di arresto e consegna del generale libico - accusato di torture, prima fermato in Italia e poi rimpatriato da un aereo dei servizi segreti - né ha attivato i canali di consultazione previsti. Il deferimento è poi arrivato il 26 gennaio. Dai documenti della Corte è tuttavia emersa una questione più ampia: la reale disponibilità dell'Italia a cooperare "pienamente", oggi e in prospettiva. Le aperture di Roma sono state ritenute insufficienti: gli impegni restano condizionati da fattori - sicurezza nazionale, equilibri geopolitici, diritto interno - che, nella lettura dei giudici, rischiano di svuotare un principio non negoziabile. Il richiamo resta netto: la cooperazione non può essere a geometria variabile e il diritto interno non può fungere da scudo.











