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Pensare di disciplinare la comunicazione politica digitale con una norma tanto anacronistica quanto inefficace è uno dei paradossi più inconcepibili che il legislatore fa finta di non vedere
Se oggi in Italia volessimo discutere di elezioni e di propaganda elettorale, dopo neanche un minuto il confronto finirebbe spiaggiato in uno dei paradossi più inconcepibili che il legislatore fa finta di non vedere: pensare di disciplinare la comunicazione politica digitale con una norma tanto anacronistica quanto inefficace.
Eppure, in questi ultimi decenni si sono sprecati convegni, seminari, proposte di legge e dibattiti di ogni tipo che puntavano a trovare risposte valide alle sfide che internet e le piattaforme di social media portavano alla tenuta stessa dei sistemi democratici. Solo che puntualmente da un trentennio a questa parte a ridosso del voto ci si accapiglia con le solite polemiche sul mancato rispetto da parte di questo o di quell’altro leader del cosiddetto silenzio elettorale, ma poi tutto finisce nell’oblio più profondo. Perché, ancora nel 2026, a disciplinare la propaganda elettorale totalmente immersa nei feed e reel dei nostri smartphone c’è in vigore una norma invecchiata malissimo di settanta anni fa: la legge del 4 aprile 1956, numero 212. L’articolo 9 di quella legge stabilisce il divieto feudale di propaganda nelle 24 ore precedenti l'apertura dei seggi e durante le votazioni.






