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Ultimo aggiornamento: 8:06

di Massimiliano Balloriani*

In un precedente intervento, su questo quotidiano, ho cercato di illustrare che, separando le magistrature e non le carriere, il nuovo PM potrebbe non conservare un’autonomia pari a quella del giudice. La riforma continua a parlare di “autonomia”, ma il nuovo articolo 104 al suo interno distingue i magistrati giudicanti da quelli requirenti. Del resto, basti pensare che in tutte le magistrature speciali è presente il potere di nomina governativa del vertice; e, nel diritto comparato, sono pressoché assenti i casi in cui il vertice dei PM, ove appartenenti a un ordine separato dalla magistratura giudicante, non sia nominato dal Governo. Estromesso il PM dal plesso giurisdizionale con funzioni anche giudicanti, avrebbe più spazio la prospettiva di non riconoscergli, quale mera parte processuale, tutte le guarentigie proprie del giudice.

Fin qui, dunque, un serio problema di eterogenesi dei fini. Il paradosso dei fini, tuttavia, emerge dalla istituzione e dalla scarna disciplina dell’Alta Corte disciplinare. Si noti che, in realtà, se lo scopo era solo quello dichiarato, e largamente condiviso, di eliminare le derive correntizie nelle nomine per incarichi direttivi e semidirettivi, si poteva agire con legge ordinaria, come già avvenuto in passato, sia sulle elezioni sia sulle nomine stesse.