Per la pm Valentina Grosso, quella videochiamata su WhatsApp durante uno stupro di gruppo è da considerarsi revenge porn, e come tale va punita. Per Nicola Scodnik, uno dei legali che assiste l’imputato che ha ripreso in diretta la violenza perpetrata dal suo “complice”, non si può contestare quello e nemmeno altri reati.
Alla fine, la giudice per l’udienza preliminare Caterina Lungaro ha dato ragione all’avvocato. E così il suo assistito, che pure è stato condannato a sette anni (esattamente come l’altro imputato autore dello stupro) per la violenza sessuale, è stato assolto dall’accusa di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», perché «il fatto non sussiste».
Nelle motivazioni appena depositate la giudice scrive che il presupposto del reato di revenge porn «è che le immagini siano state realizzate lecitamente e che la sottrazione o l’inoltro avvengano senza il consenso della vittima. Ciò, quindi, esclude l’ipotesi in questione, posto che è fuor di dubbio che la vittima non avesse prestato il consenso a filmare il rapporto». Insomma, per contestare il revenge porn è necessario che la persona ripresa nel video prima accetti di essere filmata, e poi sia contraria oppure non al corrente che quelle immagini vengano diffuse.






