«Pagamento elettronico». Avete fatto caso a queste due parole? Se vi capita di osservare attentamente, lo troverete già nello scontrino se avete pagato con carta di credito, debito, prepagata o con un App. Non è un particolare irrilevante, visto che basterà conservare solo lo scontrino per tutte quelle spese che richiedono la prova “parlante” del pagamento elettronico per aver diritto alle detrazioni nel 730. Si tratta di uno degli effetti della modifica contenuta nel decreto Pnrr che cancella l’obbligo di conservare le ricevute dei Pos.

Lo stop alla conservazione delle ricevute dei Pos

Ma vediamo nel dettaglio. Il decreto Pnrr prevede espressamente che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale. Il tutto a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e che siano di fatto conservate garantendone la piena consultabilità (il riferimento è al richiamo all’articolo 2220 del Codice civile). Quindi, sostanzialmente anche gli estratti conto in formato digitale possono essere pienamente impiegati per supportare l’avvenuto pagamento digitale delle spese nel caso in cui l’agevolazione fiscale collegata sia vincolata alla tracciabilità.