Estratti conto bancari al posto delle ricevute Pos per documentare i pagamenti elettronici effettuati da cittadini e imprese: le comunicazioni e la documentazione inviati, anche in formato digitale, da banche e intermediari finanziari potranno infatti essere utilizzati al posto delle ricevute cartacee, generate dai terminali abilitati ai pagamenti con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale. Rispettando, tuttavia, una duplice condizione:

i documenti bancari dovranno intanto contenere le informazioni relative alle singole operazioni, e quindi data, importo e beneficiario;

in secondo luogo, dovranno essere conservati secondo le tempistiche e le modalità all’articolo 2220 del Codice civile, e quindi per almeno dieci anni e, se in formato digitale, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata.

La custodia fisica delle ricevute Pos risulta infatti particolarmente onerosa per le imprese ad alto volume di transazioni quotidiane. Si tratta perciò di una significativa semplificazione degli obblighi conservativi in tutti i casi in cui l’attestazione dell’avvenuto pagamento elettronico costituisce l’elemento che permette il riconoscimento della deducibilità di eventuali oneri, come le spese per trasferte o missioni, e quelle di rappresentanza.