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12 FEBBRAIO 2026

Ultimo aggiornamento: 18:24

Mentre il governo Meloni festeggia il via libera del Parlamento europeo alla lista della Commissione Ue dei “Paesi d’origine sicuri”, che include Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia, a Bologna un tribunale ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un trentenne bangladese la cui vicenda aveva innescato, nell’ottobre 2024, una durissima polemica tra l’esecutivo e la magistratura proprio sul decreto “Paesi sicuri”. Se l’uomo tornasse in patria, hanno scritto i giudici, sarebbe esposto a trattamenti degradanti. Una sentenza che chiude una vicenda giudiziaria durata oltre un anno, passata per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea e la conseguente risoluzione del Csm a tutela dei magistrati bolognesi. Ma soprattutto una sentenza che dimostra come le liste dei Paesi d’origine sicuri, ai fini dell’applicazione della procedura d’asilo accelerata (e sommaria) invece di quella ordinaria, non siano mai esenti dal controllo giurisdizionale.

Il caso era esploso quando il collegio presieduto dal giudice Marco Gattuso aveva rinviato gli atti alla Corte di Lussemburgo per chiedere se prevalesse la normativa comunitaria o la legislazione italiana sui Paesi d’origine sicuri. Il giudice chiedeva in particolare se la vigente normativa Ue impedisca di definire “sicuro” un Paese escludendo però categorie di persone a rischio. Domandava inoltre se il giudice sia vincolato alla lista ministeriale o debba valutare autonomamente la sicurezza del Paese tramite informazioni aggiornate, specialmente se le eccezioni sono difficili da verificare in tempi brevi. Da qui gli attacchi della maggioranza di governo. Nel frattempo anche altri tribunali fecero la stessa azione di rinvio alla Corte Ue e sul tema intervenne pure il Csm. La Corte di Giustizia europea rispose il primo agosto 2025 stabilendo che uno Stato può designare per legge i Paesi d’origine sicuri ma a condizione che possa sempre esserci il controllo giurisdizionale. L’esame accelerato delle domande d’asilo alle persone che provengono da Paesi considerati sicuri, infatti, deroga alle regole ordinarie e alle tutele da queste previste, e il giudice deve poter valutare se la deroga è davvero giustificata.