I benefici riconosciuti sotto forma di fringe benefit ai dipendenti sono un costo inerente per le imprese. Come tali possono essere dedotti nel calcolo dell’Ires e danno diritto alla detraibilità dell’Iva. Il discorso vale anche per gli sconti sul costo dell’energia elettrica assicurati ai propri dipendenti ed ex dipendenti in base al contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl).

A fornire questa interpretazione è stata la Corte di giustizia tributaria (Cgt) di Trento con la sentenza 354/11 di fine 2025. Una pronuncia che, seppur con il jet lag temporale tra l’epoca a cui si riferiscono i fatti e i rilievi sollevati dal Fisco, si inserisce in un contesto come quello attuale di grande attenzione che Governo e Parlamento hanno riconosciuto ai fringe benefit, assicurando fino a tutto il 2027 una soglia di esenzione fiscale di 1.000 euro per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro per i quelli con figli a carico.

L’origine della pronuncia

La vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici trentini nasce dalla contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria nei confronti di un’impresa, che aveva riconosciuto tramite una sua società operativa (poi ribaltati tramite fattura) sconti sul costo dell’energia elettrica sia a dipendenti che a ex dipendenti in pensione. Per il Fisco mancava il requisito dell’inerenza dei costi e quindi mancava sia il requisito per la deduzione dalla base imponibile Ires che per la detrazione dell’Iva.