Il divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico sarà disposto dal giudice con la condanna per una serie di delitti, che vanno dall'attentato per finalità terroristiche o di eversione, a devastazione e saccheggio, passando per le lesioni contro agenti delle forze dell'ordine, sanitari o arbitri. È una delle novità prevista da una scheda di sintesi del decreto sicurezza, oltre alle misure già anticipate, all’esame del Consiglio dei ministri. Il questore, secondo la scheda, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui è disposto il divieto. Sono previste pene da 4 mesi a un anno per la violazione del divieto.
Sono una dozzina le fattispecie di reato per cui scatta il divieto: attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, devastazione saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti anche se aggravato, devastazione e saccheggio, strage, incendio, danneggiamento seguito da incendio contro edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio (anche tentato) volontario e preterintenzionale, lesioni personali commesse con aggravanti o con armi o sostanze corrosive, oppure persona travisata o da più persone riunite, o contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni, o contro sanitari, arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di manifestazioni sportive.










