La gelosia non può mai "giustificare la concessione delle attenuanti generiche" anche in caso di tradimento del partner.

E' quanto ribadisce la quinta sezione della Cassazione nelle motivazioni della sentenza pronunciata l'11 novembre scorso nel procedimento che vede un uomo accusato di stalking e lesioni alla ex convivente e del nuovo compagno della donna.

L'imputato, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, aveva presentato ricorso dopo una condanna a 9 mesi e 10 giorni poi sostituta con la pena pecuniaria di 5.600 euro.

Per i giudici, in base a quanto scrivono nell'atto di 8 pagine di motivazioni, il "consolidato insegnamento della giurisprudenza" ha "escluso che la gelosia possa giustificare la concessione delle attenuanti generiche ed altresì che possa considerarsi come motivo di particolare valore morale e sociale ai fini dell'attenuante".

Nella sentenza si cita una pronuncia del 1996 in cui si affermava che "la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell'orgoglio maschile colpito dall'infedeltà coniugale, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva". E ancora: "neppure può considerarsi integrata l'attenuante dell'aver reagito - si legge - in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui.