Le imprese di assicurazione e gli intermediari devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Operatori sanitari in corsia (archivio)

L'obbligo oncologico è assoluto e le compagnie di assicurazione non possono più acquisire informazioni dai clienti né da qualunque altra fonte riguardo al rischio di patologia oncologica del contraente o dell'assicurato e dello stato di salute dei suoi familiari. È quanto prevede il provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 dell'Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni), che attua l'articolo 2, comma 7, della legge 193/2023, relativa alla tutela della discriminazione delle persone guarite da patologie oncologiche.

La legge del 2023 ha vietato ad assicurazioni, banche, datori di lavoro e autorità pubbliche di discriminare le persone già affette da tumore e guarite (cioè con nessuna recidiva da almeno 10 o 5 anni, a seconda della patologia, dall'ultimo trattamento). I soggetti obbligati non devono raccogliere informazioni relative ai regolamenti n. 40/2018 (distribuzione assicurativa) e n. 41/2018 (informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi).

Adempiendo al mandato legislativo di sviluppare modelli, al provvedimento in esame sono allegati i moduli revisionati con le informazioni sull'obbligo oncologico per i prodotti assicurativi e per i prodotti di finanziamento da assumere, e anche i modelli di documento informativo normalmente aggiuntivo per i prodotti assicurativi, multirischi, d'investimento assicurativo e danni.