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Con la sentenza n. 216/2025 (depositata il 30 dicembre 2025), la Corte costituzionale mette un punto fermo su un tema che intreccia tutela sociale e conti pubblici

Con la sentenza n. 216/2025, depositata il 30 dicembre 2025, la Corte costituzionale chiarisce un punto sensibile per famiglie e finanza pubblica: l’INPS può pignorare la pensione di un beneficiario per recuperare indebite prestazioni o omesse contribuzioni. Il via libera, però, non è “in bianco”: l’azione riguarda alcune garanzie, perché la pensione è reddito essenziale. In concreto, il prelievo forzoso è ammesso entro un quinto dell’ammontare e con una cifra precisa: non può essere corrisposta una pensione inferiore al trattamento minimo, indicato dalla Corte come “attualmente pari a 603,40 euro”.

La pronuncia nasce dalla questione sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 69 della legge n. 153/1969, norma “speciale” pensata per consentire all’ente previdenziale il recupero dei propri crediti direttamente sulle prestazioni. Il giudice aveva messo a confronto questa disciplina con la regola generale del pignoramento prevista dall’articolo 545 del codice di procedura civile, che per molti crediti protegge una quota più ampia del trattamento: la soglia di impignorabilità è pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a 1.000 euro, e la quota pignorabile si calcola solo su ciò che eccede quella soglia. Nel meccanismo dell’art. 69, invece, il quinto si calcola sull’intero importo, fermo restando il “pavimento” del minimo.