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La Corte: "La Regione non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale"

Ci sono vari punti della legge della Regione Toscana sul fine vita che "violano le competenze statali". Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che con la sentenza numero 204 depositata oggi, ha respinto le censure statali sull'intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. La Regione Toscana, secondo quanto stabilito dalla Consulta, "non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire 'impossessandosi' dei principi ordinamentali individuati da questa Corte". La Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, che direttamente individua i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze 242 del 2019 e la 135 del 2024.

Secondo la sentenza, la disposizione viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto alle Regioni è "precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati dalla Corte Costituzionale in un determinato momento storico - in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni - e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale". La legislazione regionale, infatti, in riferimento a delicati bilanciamenti, "che attengono essenzialmente alla materia dell’ordinamento civile e penale".L’articolo 4, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "o un suo delegato" in quanto, consentendo la presentazione dell’istanza anche a quest’ultimo, "deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge numero 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata inquadrata dalla giurisprudenza di questa Corte".Incostituzionali sono stati dichiarati anche gli articoli 5 e 6, in tutte le parti in cui prevedono "stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalità di attuazione".