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Ultimo aggiornamento: 14:29

Non emergono prove di “direttive, pressioni o indicazioni da parte della Leitner o di un qualunque suo responsabile” volte a “ridurre al minimo le fermate dell’impianto e gli interventi di manutenzione” della funivia del Mottarone. Il giudice di Verbania Gianni Macchione spiega così, nelle motivazioni lunghe 69 pagine, la decisione di emettere sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Martin Leitner, vicepresidente della società altoatesina, e di Peter Rabanser, responsabile del customer service, nel processo per l’incidente del 23 maggio 2021 in cui morirono 14 persone. Verdetto che rispettava le richieste della procura.

Secondo il gup, “è evidentemente legittimo il sospetto” che il direttore d’esercizio dell’impianto, Enrico Perocchio, anch’egli dipendente di Leitner (che ha patteggiato una pena a 4 anni e 11 mesi) , “agisse nell’interesse del proprio datore di lavoro”, ovverosia del gruppo di Vipiteno, “esercitando pressioni sul caposervizio Gabriele Tadini (4 anni e 5 mesi) affinché rinviasse gli interventi manutentivi necessari e non sospendesse l’esercizio anche quando ciò avrebbe dovuto accadere”, ma “questo sospetto (…) in assenza di fonti che diano conto di direttive o pressioni o indicazioni in tal senso da parte della Leitner o di un qualunque suo responsabile, è ben lungi dal divenire una prova”. Il giudice evidenzia che le pressioni sull’ex caposervizio Tadini, oltre che da Perocchio, erano esercitate anche da Luigi Nerini (3 anni e 10 mesi), titolare della società che gestiva l’impianto, la Ferrovie del Mottarone. Nerini avrebbe esteso la sua attività di pressing anche allo stesso Perocchio.