"Apprezzamento" per la revisione organica del Testo unico della finanza (Tuf), ma anche alcune proposte migliorative e richieste di modifica del testo, a cominciare da quelle relative al regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

Le ha avanzate oggi il Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un'audizione parlamentare presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della delega per la riforma organica dei mercati dei capitali.

La delegazione dei commercialisti, composta del vicepresidente nazionale Antonio Repaci, dal consigliere nazionale David Moro e dalla coordinatrice dell'area giuridica della Fondazione nazionale della categoria Cristina Bauco, ha espresso un giudizio favorevole sulla revisione del Tuf "che, con l'obiettivo di salvaguardare e favorire il mercato dei capitali italiano e partendo dal presupposto che le regole devono essere funzionali al mercato in quanto la presenza di vincoli normativi stringenti ha fino ad oggi ingessato il sistema, allinea la normativa nazionale a quella europea attraverso l'adozione di regole più flessibili e interventi organici di semplificazione". I commercialisti hanno, però, affermato di non condividere la previsione dello schema di decreto legislativo sul regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società quotate nella quale si deroga al regime di responsabilità in base all'art. 2407 del codice civile, perché ci dovrebbero essere "dei criteri di quantificazione del danno differenti da quelli ipotizzati per le responsabilità dei sindaci di società non quotate. In questa prospettiva, tenuto conto delle funzioni attribuite ai sindaci, la responsabilità risarcitoria dei sindaci potrebbe essere limitata a multipli dei compensi determinati dall'assemblea più elevati rispetto a quelli attualmente previsti" dalla norma. E ciò pure per "favorire l'accettazione di questi incarichi da parte di professionisti altamente qualificati che non restino intimoriti dall'esposizione risarcitoria con tutti i propri beni, avendo il legislatore individuato un criterio certo e determinabile quale è il multiplo del compenso deliberato dall'assemblea all'atto della nomina".