"Èurgente un intervento legislativo che chiarisca i confini della responsabilità professionale del consulente tributario, distinguendo nettamente tra: chi redige materialmente le dichiarazioni e risponde della loro correttezza, chi si limita alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte da altri e risponde solo di evidenti e macroscopiche irregolarità immediatamente percepibili e chi concorre effettivamente e consapevolmente nell'evasione del cliente traendone vantaggio personale".
Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano De Nuccio, commentando una recente sentenza della Cassazione civile.
De Nuccio osserva; "definire preoccupante è un eufemismo: la Suprema Corte ha stabilito che il professionista che si limita a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi di una società, senza averle materialmente redatte, può essere sanzionato per concorso nelle violazioni tributarie del cliente se è anche tenutario della contabilità".
Il messaggio, aggiunge, "è chiaro: non basta non aver commesso materialmente la violazione, non basta non aver redatto la dichiarazione infedele, non basta non aver tratto alcun vantaggio personale dall'illecito.
Se sei commercialista e hai accesso alla contabilità, sei comunque responsabile. Sempre.






