Il Consiglio nazionale dei commercialisti, in considerazione della legge del 2025 sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha deciso di apportare modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico della professione, rivedendo pure gli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni.

Le novità, recita una nota, sono in vigore dal 21 novembre scorso.

Secondo quanto previsto stabilito, dunque, "nell'esecuzione dell'incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l'esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia.

È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell'incarico professionale", si precisa, poi.

Quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, va avanti il testo, "il professionista se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati e di accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali. In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata", e "in nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal codice deontologico e dalle norme vigenti.